| |
|
|
|
I PORTI
|
|
|
 |
|
Altri Comuni
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
|





|
|
L' ASSICURAZIONE |
L’assicurazione per responsabilità civile (Rc), per i danni prodotti alle persone, è obbligatoria per tutte le unità da diporto escluse quelle a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
L’assicurazione per responsabilità civile è obbligatoria anche per tutti i motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati. Il contrassegno dell’assicurazione va esposto.
La legge 172/2003 ha soppresso il limite dei 3 cavalli fiscali, entro i quali era escluso l’obbligo di assicurazione.
|
LA PATENTE NAUTICA |
Quando è necessaria
La patente nautica abilita al comando e alla condotta delle unità da diporto. E necessaria nei seguenti casi:
• Per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa.
• Per comandare unità a motore, a vela con motore ausiliario o motovelieri che abbiano un motore superiore a 40,8 cavalli (30 Kw) o con una cilindrata superiore a:
- 750 cc se a carburazione a due tempi;
- 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
- 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
- 2.000 cc se diesel.
• Per condurre unità adibite allo sci nautico.
• Per condurre gli acquascooter e mezzi simili.
• Per condurre unità da diporto superiori ai 24 m (occorre la patente per navi da diporto).
Avvertenze: una sentenza della magistratura ha precisato che chi governa (timona) una barca non deve necessariamente avere la patente nautica, l’importante è che a bordo ci sia una persona munita di regolare abilitazione che si assuma la responsabilità del comando e coordini le operazioni relative alla navigazione.
Tipi di patente nautica
Le patenti sono rilasciate per:
• la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
• la navigazione senza alcun limite dalla costa.
Età minima
L’età minima per condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:
• 23 anni: per condurre navi da diporto;
• 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente;
• 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
• 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.
Bollo per la patente
Il bollo per la patente nautica è stato abolito con la legge Finanziaria del 2000 (Titolo II - Art. 11).
Validità
Le patenti hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio; questo periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il sessantesimo anno d'età. La convalida può essere presentata anche prima della scadenza, in questo caso la durata decorre dalla data di convalida.
Rinnovi, convalide, smarrimento, etc.
Per le operazioni di convalida, rinnovo, sostituzione, smarrimento e cambio di residenza da annotare sulla patente nautica, l’amministrazione ha previsto un modello unico che riporta, per ogni richiesta, le procedura da eseguire e i documenti da presentare.
Portatori di handicap
Non sono previste patenti nautiche speciali per soggetti portatori di handicap. Il regolamento per la patente nautica n. 431/97 in questi casi prevede che l’accertamento dei requisiti fisici o psichici sia demandato alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le unità sanitarie locali. Le commissioni in relazione al tipo di handicap possono proporre termini ridotti di validità per la patente in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
Sanzioni
La condotta di unità da diporto senza patente è stata depenalizzata. La sanzione prevista va dai 2.066 agli 8.263 euro. Condurre un’unità da diporto con la patente scaduta, invece, comporta una sanzione dai 207 ai 1.033 euro.
|
TASSA DI STAZIONAMENTO |
La tassa di stazionamento è stata abolita per tutte le unità da diporto dalla Legge 8 luglio 2003 n. 172.
I rimborsi
Secondo quanto comunicato dalle Capitanerie di Porto e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attualmente i rimborsi per la tassa di stazionamento sono previsti solo per chi ha pagato dopo lo scorso 29 luglio, ovvero successivamente all’entrata in vigore della legge 172/2003 che ha abolito questa imposta.
Per coloro che hanno effettuato il versamento prima di questa data, tuttavia, non tutte le speranze sono perdute. Da più parti, infatti, anche all’interno del Parlamento, sono arrivati inviti per fare estendere i rimborsi anche a chi ha pagato prima dell’entrata in vigore della legge di abolizione. Inoltre, a questo proposito, ci sono già dei ricorsi presentati all’autorità giudiziaria da alcuni diportisti. Potrebbero scaturirne delle sentenze favorevoli.
In questa situazione, quindi, potrebbe essere utile chiedere comunque al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rimborso di quanto versato per il 2003, indipendentemente dalla data.
|
LIMITI DI NAVIGAZIONE |
Barche con marchio “CE”
Le unità da diporto marcate “CE” (natanti, imbarcazioni e navi) sono suddivise dalla legge in quattro categorie di progettazione: A, B, C, D. La categoria di appartenenza è riportata su una targhetta di metallo attaccata allo scafo. In relazione a ciascuna categoria le unità sono abilitate per una determinata navigazione, per la quale non si tiene conto della distanza dalla costa, ma solo delle condizioni del vento e del mare:
• categoria A: navigazione senza alcun limite;
• categoria B: navigazione d’altura, ovvero con vento fino a forza 8 e onde con altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
• categoria C: navigazione litoranea, ovvero con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
• categoria D: navigazione in acque protette, ovvero con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino ai 0,5 metri.
Non sono previsti limiti di navigazione espressi in miglia di distanza dalla costa.
Natanti con marchio “CE”: problematiche
La recente legge 172/2003, a proposito di abilitazione alla navigazione di unità marcate CE, non fa più distinzioni tra imbarcazioni e natanti. Per i natanti, quindi, sono caduti i vincoli “nazionali” che proibivano di navigare oltre le 12 miglia dalla costa. Tuttavia per chi volesse navigare con un natante fuori delle acque nazionali è bene sapere che rimangono degli interrogativi relativi ad alcune convenzioni internazionali, che impongono a ogni unità che naviga in acqua extraterritoriali l’obbligo di battere bandiera. Un obbligo che deve essere provato da idonea documentazione.
Barche senza marchio “CE”
- Natanti
• Possono navigare entro le 6 miglia dalla costa, eccetto le seguenti unità: jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, acquascooter e scafi a vela con superficie velica che non supera i 4 mq, che possono navigare entro 1 miglio dalla costa (salvo diverse disposizioni dell’autorità marittima).
• Possono navigare entro le 12 miglia dalla costa i natanti omologati per la navigazione senza alcun limite, o se riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato. In questo caso, copia del documento deve essere tenuta a bordo. Ai fini della navigazione entro le 12 miglia è valido anche l’estratto del Rid (Registro Imbarcazioni Diporto) rilasciato alle “ex imbarcazioni” cancellate dai registri marittimi; nell’estratto deve risultare che lo scafo era idoneo a navigare senza limiti dalla costa;
- Imbarcazioni
• possono essere abilitate alla navigazione entro le 6 miglia dalla costa nella acque marittime;
• possono essere abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa nelle acque marittime e in quelle interne;
Fascia costiera
L’attraversamento e la navigazione nella fascia costiera con le unità da diporto, sono disciplinati dalle ordinanze delle autorità marittime locali. Di solito la navigazione è proibita entro i 200-300 metri dalla riva, in specifiche ore del giorno, o stabilmente. Si consiglia di consultare le ordinanze locali prima di mettersi in navigazione.
|
LIMITI DI VELOCITÁ |
Limiti di velocità per chi naviga vicino la costa
Una direttiva del Ministro Pietro Lunardi fissa a 10 nodi la velocità massima vicino la costa.
Stabilite anche nuove disposizioni per i controlli alle barche.
Limite di velocità di 10 nodi vicino la riva, controlli alle barche da effettuare "normalmente" all’ormeggio, ancoraggio consentito in prossimità delle coste se ci sono pochi bagnanti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietro Lunardi, con una direttiva dello scorso 25 giugno ha precisato e fissato alcune regole che riguardano i controlli in mare e la navigazione da diporto in prossimità del litorale.
In particolare la disposizione ribadisce che i controlli alle barche, salvo in caso di infrazioni, devono essere effettuati all’ormeggio “con cortesia e rapidità, in modo da evitare disagi alle persone”. Rinnovato anche l’invito alle forze dell’ordine di evitare sovrapposizioni nelle operazioni di controllo in mare e a lasciare questi compiti all’autorità marittima.
Fissati anche dei limiti di velocità per i diportisti.
Entro i 500 metri dalle coste rocciose o i 1.000 metri dalle spiagge, le barche non potranno superare i dieci nodi e, comunque, dovranno navigare in dislocamento e non in planata. Consentito, invece, l’avvicinamento e l’ancoraggio in prossimità delle coste “ove non vi siano significative attività di balneazione”.
La direttiva, infine, prevede che entro i 1.000 metri dalla costa la navigazione non debba essere invasiva, “ma rispettosa dell’ambiente e della quiete, con particolare attenzione per i limiti delle emissione acustiche e dei gas di scarico”.
|
DOCUMENTI DA TENERE A BORDO |
La licenza di navigazione e gli altri documenti indicati di seguito, quando si naviga in acque internazionali devono essere tenuti a bordo in originale. Nelle navigazioni fra i porti nazionali, tuttavia, possono essere conservati in fotocopia autenticata. L’autenticazione dei documenti può essere effettuata dai funzionari addetti della pubblica amministrazione, da un ufficio marittimo o della Motorizzazione civile.
Con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d’assicurazione, è possibile navigare nei porti nazionali per 30 giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.
Natanti
• un documento d’identità
• assicurazione “Rc”: obbligatoria per tutti i motori (il contrassegno deve essere esposto in modo visibile);
• certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf);
• licenza d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.).
• certificato d’uso del motore (se presente un fuoribordo o un entrobordo).
Imbarcazioni
• un documento d’identità
• licenza di navigazione;
• certificato di sicurezza in corso di validità;
• assicurazione “Rc”;
• certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf);
• licenza d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.);
|
LOCAZIONE E NOLEGGIO |
L’art. 10 della legge n. 647/1996, successivamente modificato dall’art. 1 della nuova legge sulla nautica, stabilisce che le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio, per l’insegnamento della navigazione da diporto nonché (ecco la novità) come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo. In precedenza quest’ultima attività poteva essere esercitata solo con una barca professionale con rigide norme di sicurezza. Per una migliore cognizione della materia vediamo cosa si intende per locazione e noleggio.
Per locazione si intende il contratto con cui una delle parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all’altra parte per un dato periodo di tempo l’unità da diporto. In tal caso l’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale regime l’unità è condotta con la patente nautica, se prescritta e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione.
Per noleggio si intende il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Per comandare le unità impiegate nell’attività di noleggio la patente nautica non è valida ma è necessario possedere una qualifica professionale, idonea ad imbarcare sulle navi commerciali, ovvero l’apposito titolo di “conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio” che consente appunto di condurre un’imbarcazione (ma non una nave) utilizzata in attività di noleggio. La legge di riforma della nautica ha istituito anche la qualifica di comandante di nave da diporto adibite a noleggio, ma per diventare operativo è necessario attendere che venga emanato un apposito regolamento che stabilisca i requisiti necessari. Con tale provvedimento saranno disciplinati anche le condizioni di sicurezza a bordo e il numero minimo dei componenti l’equipaggio, mentre le condizioni economiche per le persone imbarcate continuano ad essere disciplinate dai contratti collettivi di lavoro per i marittimi imbarcati (quello in vigore è del 4 marzo 1998, successivamente rinnovato, valido per le navi fino a 151 t.s.l.).
Secondo la pregressa normativa, le unità da diporto impiegate nel charter, erano autorizzate a trasportare fino a 12 passeggeri, escluso l’equipaggio. Tale limite numerico è stato soppresso e secondo la legge di riforma della nautica, l’unità può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione. Ma la questione non è del tutto chiara poiché il decreto legislativo n. 45 del 4.2.2000 di attuazione della direttiva comunitaria 98/18/CE, stabilisce che per trasportare un numero di passeggeri superiore a 123, l’unità deve rispondere ai requisiti tecnici di costruzione previsti dalla normativa Solas (Safety of Life at Sea) nella quale ricadono le navi commerciali. In attesa delle direttive ministeriali di indirizzo i dubbi e le perplessità restano.
Per l'esercizio dell'attività di locazione e di noleggio non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa, ma le imprese, aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, devono essere iscritte presso la Camera di Commercio.
In attesa della disciplina organica sulla sicurezza della navigazione per il noleggio le unità impiegate in dette attività non devono essere sottoposte a visite preventive di idoneità; è richiesto solo che l'impiego delle unità per locazione o per noleggio debba essere annotato sulla licenza di navigazione.
Per facilitare l'attività di noleggio ( art. 10 della legge 647) è stato istituito l'apposito titolo di “conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio" che consente appunto di condurre una imbarcazione (non una nave) impiegata in attività di noleggio.
Per conseguirlo non sono richiesti particolari requisiti ma gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, delle abilitazioni al comando di unità da diporto (a vela e a motore) per la navigazione senza alcun limite.
Altra novità prevista dalla legge 647/1996 è la possibilità di impiegare anche i natanti da diporto in attività di locazione o noleggio per finalità ricreative connesse al turismo locale.
Queste tipicamente riguardano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni, i baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste (grotte marine ecc.) e in genere tutte quelle micro-attività di carattere stagionale che si svolgono nelle zone turistiche con l'impiego dei natanti, con rilevanza economica, per tante persone.
Anche per questa attività, secondo le direttive ministeriali, non è richiesta alcuna autorizzazione ma le imprese devono essere iscritte presso la Camera di Commercio. Tuttavia, vi sono alcune Capitanerie di Porto che richiedono addirittura la preventiva iscrizione nei registri di cui all’art. 68 del codice della navigazione in materia di vigilanza sull’esercizio delle attività nei porti. L’utilizzazione dei natanti in attività di locazione e di noleggio per scopi ricreativi o turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza, dal Capo del Circondario.
|
DOTAZIONI DI SICUREZZA OBBLIGATORIE |
(Indipendentemente dal tipo di barca sulla quale si naviga le dotazioni d'obbligo sono esclusivamente quelle collegate alla navigazione che si sta effettuando. In sostanza se si esce dal porto con una imbarcazione abilitata alla navigazione senza alcun limite per una breve crociera entro un miglio dalla costa sarà sufficiente avere in quel momento le stesse dotazioni richieste per un natante di 4 mt.: ossia esclusivamente cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo ).
Nota: Tutte le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che deve essere mostrato (con il vertice in basso) quando procedono contemporaneamente a vela ed a motore.
Natanti abilitati per fiumi e corsi d'acqua:
- una cintura di salvataggio una per ogni persona presente a bordo
- n.1 salvagente anulare con cima
Natanti abilitati alla navigazione entro un miglio dalla costa :
- una cintura di salvataggio una per ogni persona presente a bordo
- n.1 salvagente anulare con cima tavole a vela, jole, acquascooters,ecc.
- una cintura di salvataggio: per ogni persona presente a bordo.
Per le unità senza marcatura CEE :
- una pompa o mezzo di esaurimento
- un estintore
Natanti abilitati alla navigazione entro tremiglia dalla costa:
- una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo
- n.1 salvagente anulare con cima
- n.2 fuochi a mano a luce rossa
- n.1 boetta fumogena
- n.1 dispositivo per segnalazioni acustiche (per le unità aventi lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana o altro apparato sonoro portatile.)
- Fanali regolamentari
Per le unità senza marcatura CEE :
- una pompa a mano o altro mezzo di esaurimento
- estintori : vedi tabella
Imbarcazioni e natanti a vela e a motore abilitati entro 6 miglia :
- una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo
- n.1 salvagente anulare con cima
- n.2 fuochi a mano a luce rossa
- n.2 razzi a mano a stelle rosse oppure pistola Very con 2 cariche a paracadute
- n.1 boetta fumogena - n.1 boetta luminosa
- n.1 dispositivo per segnalazioni acustiche (per le unità aventi lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana o altro apparato sonoro portatile.)
- Fanali regolamentari
- N.1 bandiera nazionale (solo per le unità iscritte)
Per le unità senza marcature CEE:
- una pompa a mano o altro mezzo di esaurimento
- estintori : vedi tabella
Natanti abilitati alla navigazione entro 12 miglia :
I natanti da diporto riconosciuti dal RINA come scafi idonei alla navigazione senza alcun limite, purchè muniti del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità (o l'estratto del R.I.D. rilasciato dall'ufficio d'iscrizione se trattasi di imbarcazione precedentemente immatricolata dal quale risulti l'idoneità alla navigazione oltre le 6 miglia) e con motorizzazione superiore ai 40.8 CV possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Durante la navigazione copia delle certificazioni devono essere in possesso di patente nautica abilitata a condurre imbarcazioni entro 12 miglia e avere a bordo dotazioni e mezzi di salvataggio previsti per la navigazione entro 12 miglia. (I natanti, indipendentemente dalla potenza del motore possono avere a bordo un solo estintore).
Imbarcazioni a vela e a motore abilitate alla navigazione entro 12 miglia :
- una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo
- n.1 salvagente anulare con cima un mezzo collettivo di salvataggio per tutte le persone a bordo
- n.2 fuochi a mano a luce rossa
- n.2 razzi a paracadute a stelle rosse oppure pistola Very con 3 cariche
- n.2 boette fumogene
- n.1 boetta luminosa
- n.1 dispositivo per segnalazioni acustiche (per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana o altro apparato sonoro portatile).
- Fanali regolamentari
- Bussola e tabella di deviazione
- N.1 apparato ricetrasmittente in VHF/FM obbligatorio per tutte le imbarcazioni abilitate entro 12 miglia.
- N.1 bandiera nazionale (solo per le unità iscritte)
Per le unità senza marcatura CEE :
- una pompa a mano o altro mezzo di esaurimento
- estintori : vedi tabella
Imbarcazioni a vela e a motore abilitate alla navigazione entro 50 miglia :
- una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo
- n.1 salvagente anulare con cima
- n.1 zattera di salvataggio sufficiente al massimo di persone trasportabili incluso l'equipaggio. E' soggetta a revisione periodica. Controllare la scadenza.
- N.3 fuochi a mano a luce rosa
- N.3 razzi a paracadute a stelle rosse oppure pistola Very con 3 cariche
- n.2 boette fumogene
- n.1 boetta luminosa
- n.1 dispositivo per segnalazioni acustiche (per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana o altro apparato sonoro portatile).
- Fanali regolamentari Un'unità a motore inferiore a 12 mt può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte ed i fanali laterali, - in un'unità a vela inferiore a 20 mt; i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale in/vicino testa d'albero; - un'unità a vela oltre i fanali laterali e di poppa, può mostrare in/presso testa d'albero due fanali visibili per 360° di cui quello superiore rosso e inferiore verde;
- bussola e tabella di deviazione
- n.1 apparato ricetrasmittente in VHF/FM. Obbligatorio per tutte le imbarcazioni abilitate entro 12 miglia.("Gli apparati ricetrasmittenti istallati a bordo delle unità da diporto che vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione a una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone.
Strumentazione di Bordo : orologio, barometro, binocolo, strumenti e carte nautiche necessarie per la navigazione.
Cassetta di pronto soccorso (conforme DM 279/88) (controllare che i medicinali non siano scaduti)
- strumento di radioposizionamento :GPS o Loran
- n.1 riflettore radar - estintori (come indicato nella apposita tabella)
Per le unità senza marcatura CEE :
- una pompa a mano o altro mezzo di esaurimento
- estintori : vedi tabella
Imbarcazioni a vela e a motore abilitate alla navigazione senza limiti:
Stessi obblighi della navigazione entro 50 mg, tranne che per il numero delle seguenti dotazioni:
- n.4 fuochi a mano a luce rossa
- n.4 razzi a paracadute a stelle rosse oppure pistola Very con 4 cariche
- n.3 boette fumogene e dell'obbligatorietà di
- n.1 segnalatore di posizione E.P.I.R.B. (Emergency position indicatine radio beacon)
|
ZATTERE DI SALVATAGGIO |
Dal 18 ottobre 2002 una nuova normativa disciplina le zattere di salvataggio da utilizzare a bordo delle unità da diporto. Le nuove norme adottano, per quanto riguarda i criteri di costruzione, gli standard internazionali più severi, quelli Iso 9650. Le nuove zattere sono più sicure e resistenti di quelle precedenti e con dotazioni di sicurezza più complete. Per contro sono più pesanti, ingombranti e costose. La nuova legge ha cambiato anche le scadenze delle revisioni e imposto una sorta di richiamo generale per tutte le zattere prodotte fino a ora. Riassumiamo le novità a riguardo.
Quale zattera utilizzare - A bordo delle unità da diporto si può continuare a utilizzare sia il vecchio tipo di zattera di salvataggio (quella conforme al DM 2-12-1977), che quella nuova conforme alle norme Iso 9650. La legge consente di utilizzare anche zattere “di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo”. Una norma attualmente inapplicabile perché la legge italiana prevede per questi prodotti un livello di sicurezza superiore a quello di ogni altro paese.
Zattere nuovo tipo - Le nuove zattere devono essere conformi agli standard internazionali Iso 9650 e riportare gli estremi del nuovo decreto ministeriale (DM 12/8/2002, n. 219). Devono avere in dotazione un “manuale del proprietario” e un “libretto d’uso” contenenti tra l’altro informazioni per il trasporto e lo stivaggio dell’apparecchio, le istruzioni per il suo corretto impiego e consigli per la sopravvivenza a bordo.
Zattere vecchio tipo - Dal 18 gennaio 2003 è stata vietata la produzione del vecchio tipo di zattera, quella conforme al DM 2-12-1977. Tuttavia i produttori sono stati autorizzati allo smaltimento delle scorte (quindi alla vendita) fino al 18 ottobre 2003. Entro questa data si possono legittimamente acquistare e portare a bordo. Attenzione, però, perché ogni zattera “vecchio tipo” che viene venduta in questo periodo, per essere in regola deve essere corredata da una particolare dichiarazione (“di consistenza”) del costruttore.
Revisioni - Per tutte le zattere (vecchie e nuove) la revisione deve avvenire ogni due anni. Ogni sei anni è prevista una visita “speciale”, più completa, alla zattera e ogni cinque anni una prova idraulica della bombola di gonfiaggio. Quest’ultimo test può anche essere abbinato a una visita di revisione. I controlli vanno eseguiti presso le stazioni autorizzate dal fabbricante e vi può assistere il proprietario o un suo rappresentante.
Verifica speciale - Tutte le zattere conformi alla vecchia normativa (DM 2-12-1977) devono superare una verifica “speciale” da effettuare entro il 18 ottobre del 2004. Durante questa visita il fabbricante effettuerà prove sui tessuti, sulla tenuta della pressione, sulla capacità impermeabilizzante, saranno controllati gli accessori, etc. A praticare e giudicare l’esito finale di questi esami saranno le stesse stazioni di revisione, che decideranno se convalidare o scartare il prodotto.
Quando imbarcarla - Rimane invariato l’obbligo di avere la zattera di salvataggio per le navigazioni oltre le 12 miglia dalla costa.
|
VHF |
Con la legge di riforma della nautica è stata fatta finalmente chiarezza in ordine alle modalità per l’installazione e l’uso degli apparati Vhf a bordo delle imbarcazioni, senza più distinzione tra apparati fissi e portatili, delle navi e anche (ecco la novità) per i natanti da diporto. In particolare è stata definitiva la procedura per il rilascio della licenza di esercizio Rtf (provvisoria e definitiva), l’uso degli apparati per la corrispondenza pubblica (con affidamento della gestione alle concessionarie Telecom o Telemar) o per i soli casi di emergenza e soccorso, con assunzione della responsabilità del funzionamento degli apparati. Sono state stabilite le modalità per il passaggio dall’una all’altra forma di impiego con la precisazione che la licenza è valida, indipendentemente dall’uso e la medesima va cambiata soltanto nel caso di sostituzione dell’apparato (o nel caso di installazione di uno aggiuntivo) e infine che tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, muniti della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, non sono soggetti nè a collaudo né a ispezione.
Ai possessori di natanti che intendono installare un apparato Vhf a bordo (fisso o portatile) la licenza di esercizio è rilasciata direttamente dall’Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, del luogo di residenza del richiedente. Il medesimo Ispettorato provvede anche ad assegnare un nominativo di chiamata valido indipendentemente dal natante in cui l’apparato viene installato. In sintesi è stata istituita una licenza Rtf personalizzata che, contrariamente alle imbarcazioni, non ha alcun collegamento con l’unità. Anche gli apparati di queste unità possono essere utilizzati per la corrispondenza pubblica ovvero soltanto per i casi di emergenza e soccorso.
Per ottenere la licenza Rtf per le navi e le imbarcazioni da diporto, la domanda, corredata dalla dichiarazione di conformità va intestata all’Ispettorato Regionale delle comunicazioni competente per territorio e presentata all’Ufficio di iscrizione dell’unità che provvede all’assegnazione del nominativo internazionale, al rilascio della licenza Rtf provvisoria e a trasmettere la documentazione all’Ispettorato stesso, ai fini del rilascio della licenza definitiva. Da notare che la licenza provvisoria non ha un limite temporale ma è valida fino alla consegna di quella definitiva. La licenza (con le caratteristiche tecniche del Vhf) è riferita all’apparato installato a bordo sia che venga impiegato per il traffico di corrispondenza sia ai soli fini della sicurezza della navigazione.
Nel caso di smarrimento o distruzione, il duplicato della licenza Rtf va richiesto all’Ispettorato Regionale che ha rilasciato il documento originale.
Per l’uso dell’apparato, deve essere sempre presente a bordo un persona munita del certificato Rtf. Il documento si consegue senza esame presentando la domanda (in bollo) al competente Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, redatta su modulo pre-determinato, allegando due fotografie, di cui una autenticata, l’attestazione di pagamento di Euro 0,52 e una marca da bollo.
Note: Il telefonino a bordo non è vietato, ma non sostituisce l’apparato Vhf quando obbligatorio.
Uso dell'apparato VHF ai soli fini della sicurezza della navigazione
Chi vuole disdire il contratto di utenza della sua imbarcazione o natante con le società concessionarie per usare l'apparato a soli fini di sicurezza, può farlo, però rispettando i tempi previsti dal contratto stesso. Essendo la durata annuale, la disdetta deve pervenire almeno entro il 30 ottobre di ciascun anno con raccomandata A/R. Ciò fatto, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al competente Ispettorato Territoriale Regionale del Ministero delle Comunicazioni per certificare che non si intende più effettuare traffico radiotelefonico, ma si limita l'uso del VHF ai soli fini della sicurezza. In tal caso, conservano la loro validità tutte le certificazioni a suo tempo rilasciate dalla concessionaria per conto del Ministero delle Comunicazioni, compreso il nominativo internazionale assegnato dalle Capitanerie di porto.
|
|



|
Agenda Eventi |
|
|
 |
|
|